Regolamento e linee guida ASD Safe-guarding

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE
E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO SAFEGUARDING)
ART. 1
FINALITÀ
1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma
di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni
personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell’11
aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d’età.
Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al
d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI
in materia.
ART. 2
MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI
CONDOTTA
1. Il CSEN emana Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo
dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie,
della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità,
età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida di cui al precedente comma 1, le
Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di
controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici
sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche
dell’Affiliata e delle persone tesserate.
3. Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società
sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al
comma precedente.
4. I modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e i codici di condotta di cui al
precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell’Affiliata, affissi presso la sede della
medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del
loro aggiornamento è data notizia sulla homepage dell’Affiliata.
5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021,
l’Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale,
Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per
l’applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata
comunicazione al responsabile Nazionale delle politiche di safeguarding di cui al successivo art.
4.
ART. 3
RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI
1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati
nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi
dell’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive
affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e
discriminazioni.
2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla homepage
dell’Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al Safeguarding Office, di
cui al successivo art. 4.
ART. 4
IL SAFEGUARDING OFFICE
1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all’art. 1,
comma 1, è istituito presso il CSEN il Safeguarding Office, contattabile all’indirizzo mail
salvaguardia@csen.it. Il Safeguarding Office è nominato dalla Direzione Nazionale ed è composto
da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. Il Presidente è scelto tra:
a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medicosanitarie;
b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
e) gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di
esperienza nella giustizia sportiva;
f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente o Segretario Generale di FSN, EPS, DSA,
AB;
g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da FSN e DSA riconosciute dal
CONI.
I componenti sono scelti tra:
a) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
b) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
c) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
d) gli avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell’ordine e con
almeno tre anni di esperienza nella giustizia sportiva;
e) i laureati in materie giuridiche che abbiano comprovata esperienza lavorativa almeno
quinquennale nell’ambito del settore sportiva, specie in materia di sicurezza, modelli
organizzativi e di gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
f) i professionisti nell’ambito psicologico iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi
consigli dell’ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
g) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente o Segretario Generale di FSN, EPS, DSA,
AB;
h) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da FSN e DSA riconosciute dal
CONI.
3. Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di Safeguarding. In particolare, il
Safeguarding Office:
a) vigila sull’adozione e sull’aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive
affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché dei codici di
condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente
art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società
sportive affiliate al Presidente Nazionale, nonché al Procuratore sociale e Organi di Giustizia del
CSEN per i provvedimenti di competenza;
b)adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e
discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
c)segnala agli organi competenti in base al Regolamento Organico del CSEN eventuali condotte
rilevanti;
d)relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding dell’Ente all’Osservatorio
Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
e)fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall’Osservatorio
Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
f)svolge ogni altra funzione attribuita dalla Direzione Nazionale.
4. Il Safeguarding Office ha facoltà altresì di:
a)invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del
procedimento;
b)richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici;
c)acquisire e/o chiedere l’esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni
forma;
d)presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni,
allenamenti e corsi di formazione, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e
agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;
e)compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al fascicolo;
f)raccomandare l’adozione e l’attuazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni
emanate dal CONI e/o dal CIP in relazione al Safeguarding.
5. All’esito di un procedimento o ravvisata l’urgenza anche in pendenza dello stesso, il Safeguarding
Office ha facoltà di formulare raccomandazioni di quick response, anche provvisorie, nonché ogni
altra raccomandazione anche verso singoli affiliati e/o tesserati. L’inosservanza delle
raccomandazioni formulate dal Safeguarding Office costituisce illecito disciplinare secondo le
disposizioni del Regolamento Organico del CSEN.
6. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, il Safeguarding Office
informa gli Organi di Giustizia del CSEN per l’adozione delle sanzioni disciplinari.
7. Il Safeguarding Office e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l’onere di
riservatezza in merito a quanto appreso nell’espletamento dei compiti affidati.
ART. 5
SEGNALAZIONI
1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento
e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione al
Safeguarding Office inoltrando una mail a salvaguardia@csen.it.
2. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla
ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all’individuazione dei soggetti coinvolti.
3. Il Safeguarding Office può venire a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente
Regolamento anche per avervi assistito personalmente o a seguito di segnalazione scritta inviata al
CSEN, anche per il tramite del servizio di Whistleblowing.
3.Il Safeguarding Office garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto.
4.Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio
di Whistleblowing sul sito internet istituzionale del CSEN in apposita collocazione di agevole accesso
e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page.
5.Le segnalazioni pervenute ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse dal Safeguarding Office
agli Organi di Giustizia.
6. Il CSEN garantisce l’effettivo coordinamento del servizio di Whistleblowing con le procedure ed
il Regolamento Organico, ivi compreso il Codice Etico ed il modello di organizzazione e gestione
adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001.
ART. 6
SANZIONI
1.Il mancato adeguamento da parte dell’Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi
di cui al precedente art. 2 e 3, ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi
costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza e sono sanzionati ai sensi del
Regolamento Organico del CSEN.
2.Dal 1° Gennaio 2025, l’adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei
codici di condotta di cui al precedente art. 2 costituisce condizione per l’affiliazione o riaffiliazione
dell’Associazione o della Società Sportiva affiliata così come previsto dal Regolamento Organico
del CSEN.
3. I tesserati che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del D.Lgs. 11/04/2006,
n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques,
609-octies, 609-undecies del codice penale sono soggetti a sanzione disciplinare così come previsto
dal Regolamento Organico del CSEN che è competente a reprimere le condotte illecite.
ART. 7
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera della Direzione Nazionale
del CSEN di approvazione o provvedimento equivalente.
LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI
CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A
TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA
VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE
Titolo I
Disposizioni generali
art. 1. Ambito di applicazione
art. 2. Diritti e doveri
Titolo II
Principi fondamentali
art. 3. Finalità e oggetto
Titolo III
Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva
art. 4. Adozione dei modelli organizzativi e di controllo
art. 5. Contenuto minimo dei modelli organizzativi e di controllo
art. 6. Prevenzione e gestione dei rischi
art. 7. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni
art. 8. Obblighi informativi e altre misure
art. 9. Obblighi ulteriori
Titolo IV
Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza
di genere e di ogni altra condizione di discriminazione
art. 10. Adozione dei codici di condotta
art. 11. Contenuto minimo dei codici di condotta
art. 12. Doveri e obblighi dei tesserati
art. 13. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici
art. 14. Diritti, doveri e obblighi degli atleti
I. DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le presenti Linee Guida per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e
discriminazione sono rivolte a tutte le associazioni e le società sportive affiliate (di seguito anche
solo “Affiliate”) e ai loro tesserati.
2. Le presenti Linee Guida sono elaborate con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni
qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei Principi
Fondamentali elaborati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding
e le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI.
ART. 2. DIRITTI E DOVERI
1. Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere
tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di
discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da
etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua,
opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o
sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore
assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi
funzione o titolo all’attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.
2. Il CSEN adotta misure per assicurare l’effettività dei diritti di cui al comma precedente e le
relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.
3. Il CSEN uniforma la propria organizzazione, ivi comprese le articolazioni territoriali nonché gli
organi e le strutture territoriali, alle disposizioni di legge in materia, nonché alle disposizioni
emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e alle raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente
del CONI per le Politiche di Safeguarding.
4. Le associazioni e le società sportive affiliate (di seguito anche solo “Affiliate”) prevengono e
contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in
particolare se minori. A tal fine, informano i tesserati dei rispettivi diritti, favoriscono la
diffusione delle politiche di safeguarding del CSEN e adottano misure e procedure per assicurare
l’efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari
che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell’attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.
5. Il CSEN e le rispettive Affiliate, nonché i relativi tesserati, si conformano alle disposizioni di cui
al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, nonché alle disposizioni
emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni necessaria misura per
favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell’atleta, la sua effettiva
partecipazione all’attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a
propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
II. PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 3. FINALITÀ E OGGETTO
1. Per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni
altra condizione di discriminazione, si perseguono almeno i seguenti obiettivi:
a) la promozione dei diritti di cui all’art. 2 dei presenti Principi Fondamentali;
b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il
rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e
l’equità, nonché valorizzino le diversità;
c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità
e tutele;
d) l’individuazione e l’attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e
politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Safeguarding
Office, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati
minori;
e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso,
violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
f) l’informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e
contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle
procedure per la segnalazione degli stessi;
g) la partecipazione delle Affiliate e dei tesserati alle iniziative organizzate dal CSEN
nell’ambito delle politiche di safeguarding adottate;
h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo
all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding
delle rispettive Affiliate.
2. Per raggiungere tali obiettivi sarà necessario adottare misure e procedure di prevenzione e
contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni
forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite
modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog,
programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.
3. Nei concetti di abuso, violenza e discriminazione sarà necessario comprendere almeno le
seguenti fattispecie:
a) l’abuso psicologico;
b) l’abuso fisico;
c) la molestia sessuale;
d) l’abuso sessuale;
e) la negligenza;
f) l’incuria;
g) l’abuso di matrice religiosa;
h) il bullismo, il cyberbullismo:
i) i comportamenti discriminatori.
4. A fini del comma precedente, si intendono:
a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il
confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa
incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o
alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti
digitali;
b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cuibotte, pugni, percosse,
soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o
potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma,
lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da
compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere
nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva)
un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati
in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti
ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo,
illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei
comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da
norme vigenti o le pratiche di doping;
c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di
natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia,
fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un
linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente
esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale,
ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto
sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale,
senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto,
manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre
in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in
condizioni e contesti non appropriati;
e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato,
anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno
degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di
intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un
pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico
disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico,
medico, educativo ed emotivo;
g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del
diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un
singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i
social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente
nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o
un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e
sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una
condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni,
critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance
sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di
danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un
effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status
social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni
personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
III. MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA
ART. 4. ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO
1. Le Affiliate adottano, entro 12 mesi dall’emanazione delle presenti Linee Guida, un modello
organizzativo e di controllo dell’attività sportiva conforme, eventualmente procedendo anche ai
sensi del comma 4 dell’art 16 del d d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021. I modelli sono aggiornati
con cadenza almeno quadriennale e prevedono meccanismi di adeguamento a eventuali
modifiche e integrazioni delle predette Linee Guida o alle raccomandazioni del Safeguarding
Office.
2. Le Associazioni e le Società sportive che oltre ad essere affiliate al CSEN sono affiliate ad altri
Enti ed intendano conformare i propri modelli organizzativi e di controllo alle Linee Guida
emanate da uno degli Enti di affiliazione diversi dal CSEN, devono dare immediata
comunicazione al Safeguarding Office tramite mail da inoltrarsi all’indirizzo
salvaguardia@csen.it.
3. I modelli di cui al comma 1 tengono conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone
tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività delle
Affiliate.
4. Il CSEN, anche attraverso il Safeguarding Office e gli Organi di Giustizia, vigila sull’adozione
da parte delle Affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva, sulla relativa
conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.
ART. 5. CONTENUTO MINIMO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO
1. I modelli di cui all’art. 4 stabiliscono almeno (i) le modalità di prevenzione e gestione del rischio
in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, (ii) protocolli di contenimento del
rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, (iii) gli obblighi informativi in materia,
prevedendo:
a) in relazione alla dimensione dell’Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure
preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell’attività
nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i presenti Principi e le Linee Guida
emanate dall’Ente di affiliazione, nonché idonee a individuare ed eliminare
tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;
b) in relazione alla dimensione dell’Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure di
contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle
segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;
c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e
contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;
d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla
violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e
discriminazioni;
e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere,
diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;
f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di
safeguarding di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la
segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti
protocolli organizzativi e gestionali;
g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili di
cui al comma successivo e ai membri del Safeguarding Office CSEN;
h) misure idonee a garantire il coordinamento con il Safeguarding Office CSEN, nonché il
recepimento e l’attuazione delle relative raccomandazioni;
i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall’Affiliata,
eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al
fine risolvere le criticità riscontrate.
2. I modelli di cui all’art. 4 stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure
per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della
Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché
l’autonomia e l’indipendenza anche rispetto all’organizzazione sociale. I modelli garantiscono
l’accesso di tale Responsabile nonché dei membri del Safeguarding Office CSEN alle
informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso,
nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi
funzione o titolo all’attività sportiva.
ART. 6. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI
1. Con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo, i modelli di cui all’art. 4 stabiliscono
adeguate misure per l’individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale
adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l’altro:
a) l’adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua
effettiva partecipazione all’attività sportiva;
b) l’adozione di adeguati strumenti per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità de i
tesserati;
c) l’adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da
parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti,
durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e
connessa organizzata dall’Affiliata;
d) la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l’accesso ai locali durante
allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro
delegati;
e) l’adozione di adeguati strumenti per incentivare l’adozione e la diffusione di apposite
convenzioni o patti “di corresponsabilità o collaborazione” tra atleti, tecnici, personale di
supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la
cura degli atleti;
f) l’adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori
sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi
attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma
successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 ed il Safeguarding
Office CSEN;
g) l’adozione di adeguati protocolli che consentano l’assistenza psicologica o psico terapeutica
ai tesserati;
h) l’adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria
annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall’Ente di affiliazione in materia
di safeguarding;
i) l’adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi
alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche,
anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall’Ente di affiliazione;
j) l’adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in
particolare ma non solo:
i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l’esposizione fisica
(come spogliatoi, docce, etc.);
ii. viaggi, trasferte e pernotti;
iii. trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.)
che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri
soggetti;
iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.
ART. 7. CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
1. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 5, i modelli di cui all’art. 4 stabiliscono adeguate
misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra
l’altro:
a) adeguati provvedimenti di quick-response (c.d. risposta rapida), in ambito
endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;
b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle
disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;
c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di early warning (c.d. allerta
precoce), al fine di favorire l’emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali
comportamenti strumentali;
d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di
comportamenti lesivi, che garantisca tra l’altro la riservatezza delle segnalazioni nonché
la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;
e) l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione
secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:
i. presentato una denuncia o una segnalazione;
ii. manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una
segnalazione;
iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o
discriminazioni;
v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di
safeguarding;
f) l’adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni
manifestamente infondate o effettuate in mala fede.
In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di
proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il
numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le
condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni
previste dall’ordinamento del CSEN.
ART. 8. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE
1. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 5, i modelli di cui all’art. 4 stabiliscono adeguate
misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e la trasmissione delle
informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l’altro:
a) l’obbligo di immediata affissione presso la sede dell’Affiliata e pubblicazione sulla
rispettiva homepage (ove sia possibile e l’Affiliata abbia sito internet) del modello di cui
all’art 4, del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5;
b) l’obbligo di immediata pubblicazione della notizia dell’adozione del modello di cui
all’art. 4 e dei relativi aggiornamenti presso la sede dell’Affiliata e sulla rispettiva
homepage (ove sia possibile e l’Affiliata abbia sito internet);
c) l’obbligo di immediata comunicazione dell’adozione del modello di cui all’art. 4 e dei
relativi aggiornamenti al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 e al Safeguarding
Office CSEN;
d) l’obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro
che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti,
del modello di cui all’art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui
al comma 2 dell’art. 5;
e) l’obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di
cui al comma 2 dell’art. 5, al Safeguarding Office CSEN nonché agli Organi di Giustizia
ove competenti;
f) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle
procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
g) adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla
prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla
consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
h) adeguate misure per la diffusione o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla
sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
i) un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità
genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche
misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e
discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
j) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra
politica di safeguarding adottata dal CSEN nonché dall’Affiliata.
ART. 9. OBBLIGHI ULTERIORI
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui all’art. 4 prevedono comunque
adeguati strumenti:
a) di tutela dei diritti di cui all’art 2 dei presenti Principi Fondamentali e di attuazione
delle finalità di cui al comma 3 del precedente art. 3;
b) per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
c) per la rimozione degli ostacoli che impediscano l’espressione delle potenzialità degli
atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
d) per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto
delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori;
e) per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle
specificità di ogni disciplina sportiva.
2. I modelli di cui all’art. 4 prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria
all’osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e
al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI
e dal CSEN in materia nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei
fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina
sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.
IV. CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE
DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA
CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE
ART. 10. ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA
1. Le previsioni di cui al precedente art. 4 si applicano anche con riferimento ai codici di condotta
a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra
condizione di discriminazione.
ART. 11. CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA
1. I codici di cui all’articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone
pratiche finalizzate:
a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
b) all’educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi,
responsabilità e tutele;
d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità,
l’uguaglianza, l’equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
e) alla valorizzazione delle diversità;
f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell’atleta;
h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all’attività sportiva secondo le rispettive
aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
2. I codici di cui all’articolo precedente prevedono inoltre disposizioni:
a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell’atleta,
in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative
aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell’atleta alle attività,
indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere,
orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di
nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.
3. Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di
ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di cui all’articolo precedente
stabiliscono altresì:
a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di
violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i
provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i
candidati siano idonei ad operare nell’ambito delle attività giovanili e in diretto contatto
con i tesserati minori, se del caso;
c) le verifiche minime, precedenti all’impiego nonché periodiche, a carico delle Affiliate
nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa
documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi
alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento
annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati
minori;
e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo
delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali
conflitti di interesse;
f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni
comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione
del Codice.
ART. 12. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI
1. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 11, i modelli di cui all’art. 10 stabiliscono tra l’altro
i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:
a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività
connessa o collegata all’ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei
confronti degli altri tesserati;
b) astenersi dall’utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche
in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a
mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
d) impegnarsi nell’educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando
gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e
sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell’attività sportiva;
f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale
o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l’utilizzo di una
comunicazione sana, efficace e costruttiva;
h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o
aggressivi;
i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di
abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 situazioni, anche
potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
ART. 13. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI
1. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 11, i modelli di cui all’art. 10 stabiliscono tra l’altro i
seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:
a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o
influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione,
prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno
stato di soggezione, pericolo o timore;
f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire
situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro
che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero
loro delegati;
h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi,
illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle
scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro
cura ovvero loro delegati;
i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche
mediante social network;
j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino
situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il
Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5;
k) impiegare le necessarie competenze professionali nell’eventuale programmazione e/o
gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro
affidati;
m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per
alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle
misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più
moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
p) astenersi dall’utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei
tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie
autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è
affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
q) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 situazioni, anche
potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.
ART. 14. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI
1. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 11, i modelli di cui all’art. 10 stabiliscono tra l’altro i
seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:
a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di
collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di
raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente
confrontandosi con gli altri atleti;
c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che
riguardino sé o altri;
d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante
manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale,
di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque
coinvolto nelle attività sportive;
h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai
soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione
di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto,
segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale
o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di
cui al comma 2 dell’art. 5;
k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell’art. 5 situazioni, anche
potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.